Il programma ECM per il triennio 2011-2013 è regolamentato dalla Determinazione della Commissione Nazionale ECM del 13 gennaio 2010 e dal DPCM del 26 Luglio 2010. Rispetto al triennio precedente vi sono molte novità che tendono a sviluppare un progressivo monitoraggio delle aree di competenza individuali.
La CNFC in occasione della riunione del 14 Luglio 2010 ha stabilito in 150 i crediti formativi previsti per il triennio 2011-2013. Per i professionisti sanitari che hanno acquisito nel triennio 2008/2010 150 crediti formativi (oppure 90 godendo dello sconto incentivante del precedente triennio) è concesso acquisire per il triennio 2011-2013 almeno 120 crediti formativi invece che 150. Non si possono recuperare i crediti non maturati negli anni precedenti. Tale determina deve essere oggetto di Accordo Stato-Regioni.
I crediti formativi obbligatori da maturare a partire dall’avvio del sistema ECM erano i seguenti:
La Commissione Nazionale non ha stabilito limiti in percentuale per acquisire crediti formativi utilizzando le diverse tipologie formative: residenziale , FAD, FSC. Unico limite percentuale riguarda gli infermieri professionali che possono acquisire con tipologia FAD fino al 60% dei crediti formativi.
Un professionista della Sanità può acquisire all’estero (Paesi UE, USA, Canada) crediti formativi che verranno riconosciuti con un valore pari al 50% di quelli assegnati all’evento formativo dal provider straniero. (Vedi Accordo Stato-Regioni 1° Agosto 2007 - Tipologia dei crediti da acquisire). Il professionista dovrà dimostrare all’Ente accreditante di riferimento (CNFC, Regione/Provincia Autonoma) ovvero al soggetto da esso indicato (es.: ufficio formazione dell’Azienda presso cui si presta il servizio o, in caso di liberi professionisti, al proprio Ordine/Collegio/Associazione professionale) di aver frequentato il corso e di aver superato il test di apprendimento (vedi Accordo Stato-Regioni 5 Novembre 2009-attività formative realizzate all’estero).
Per maggiori informazioni: a.g.e.n.a.s.