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Comitato etico

Regolamento



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ART. 1
Costituzione

Il Comitato Etico, di seguito denominato CE, è un organismo indipendente, costituito con Delibera n° 278 dell'8/5/1984, successivamente modificato con Delibera n° 638 del 19/6/90, ridefinito con Ordinanza del Commissario Straordinario n° 1872 del 13/10/1998 nel rispetto dei Decreti Ministeriali del 15/7/1997, del 18/3/1998 e del Decreto Legislativo n. 211 del 24/6/2003 e susseguenti decreti applicativi, rinnovato con Deliberazioni del Commissario Straordinario n° 1245 del 19/12/2001, n. 247 del 29/03/2002 e n° 411 del 20.04.2004. Il presente Regolamento è stato approvato con Deliberazione del Direttore Generale n° 86 del 02/02/07.

Il CE opera seguendo i principi indicati nelle Carte dei Diritti dell'Uomo, nelle Raccomandazioni degli Organismi Internazionali, nella deontologia medica nazionale ed internazionale e in particolare nella revisione corrente della Dichiarazione di Helsinki.

Il CE si riferisce alla normativa vigente in materia sanitaria e, ove applicabili, alle Raccomandazioni del Comitato Nazionale per la Bioetica.

ART. 2
Composizione

Il CE è composto secondo quanto indicato all'Art. 2, comma 4 del Decreto Ministeriale del 12 Maggio 2006: "Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati Etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali" e all'Art. 77 della Legge Regionale 7 dicembre 2006, n. 41.

Il CE elegge il Presidente fra i membri esterni alla struttura. Sono previsti il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria, che è anche il Coordinatore del Comitato, e il Segretario Amministrativo.

I membri del CE restano in carica tre anni. Il mandato è rinnovabile consecutivamente solo una volta, ad eccezione per i membri ex officio.

Il Comitato potrà avvalersi anche di esperti qualificati nelle materie o negli argomenti che formano oggetto di particolari questioni sottoposte al parere del CE, purché essi non vi abbiano un coinvolgimento diretto. Tali esperti verranno coinvolti per valutazioni di casi inerenti aree non coperte dai componenti del Comitato Etico. Il Consulente partecipa alla riunione ma non al voto.

ART. 3
Doveri dei componenti

Ogni componente è responsabile in prima persona del lavoro interno al CE, o correlato con il CE e non può delegare altri in proprio luogo. Egli ha il dovere di assicurare il tempo sufficiente per lo studio preparatorio dei documenti che saranno oggetto del parere del CE e per partecipare alle riunioni del Comitato stesso. E', inoltre, fortemente auspicabile che i componenti siano disponibili a partecipare a periodici corsi di aggiornamento in Bioetica e sul tema specifico dell'attività dei CE.

Tutti i componenti del Comitato - inclusi i consulenti convocati ad hoc - e della Segreteria sono tenuti alla segretezza sugli atti connessi alla loro attività. Inoltre, i membri del Comitato devono firmare annualmente una dichiarazione che li obbliga a non pronunciarsi per quelle sperimentazioni per le quali possa sussistere un conflitto di interessi di tipo diretto o indiretto quali ad esempio: il coinvolgimento nella progettazione, nella conduzione o nella direzione della sperimentazione; rapporti di dipendenza con lo sperimentatore; rapporti di dipendenza/consulenza con la azienda che produce il farmaco in sperimentazione; ecc. Essi, infine, devono acconsentire a rendere pubblico il proprio nome completo e la propria qualifica.

Un componente decade dalla carica, oltre che per dimissioni, quando non ottemperi ai doveri richiesti e quando sia assente ingiustificato per almeno 3 riunioni consecutive.

ART. 4
Funzioni

Il CE ha le seguenti funzioni:

* funzione di valutazione, approvazione e monitoraggio dei protocolli di sperimentazione clinica, in ottemperanza a quanto previsto dal punto 3 dell'Allegato 1 al Decreto Ministeriale (DM) 15/7/1997, che recepisce le Linee-guida di Buona Pratica Clinica dell'Unione Europea (GCP), dal DL 211/03 e dal DM 12/05/06. La valutazione etica, scientifica e metodologica degli studi clinici da parte del Comitato Etico dovrà tener conto di tre punti in particolare: a) che in linea di principio i pazienti del gruppo di controllo non possono essere trattati con placebo, se sono disponibili trattamenti efficaci noti, oppure se l'uso del placebo comporta sofferenza, prolungamento di malattia o rischio; b) che l’acquisizione del consenso informato non è una garanzia sufficiente né di scientificità, né di eticità del protocollo di studio e, pertanto, non esime il Comitato dalla necessità di una valutazione globale del rapporto rischio/beneficio del trattamento sperimentale; c) che nella sperimentazione deve essere garantito il diritto alla diffusione e pubblicazione dei risultati da parte degli sperimentatori che hanno condotto lo studio, nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di riservatezza dei dati sensibili e di tutela brevettale, e che non devono sussistere vincoli di diffusione e pubblicazione dei risultati da parte dello sponsor.

* funzione formativa, in forza della quale promuove momenti di riflessione, di informazione e di sensibilizzazione alla Bioetica all'interno dell'istituzione sanitaria e alla cittadinanza, attraverso incontri, seminari, gruppi di studio;

*funzione consultiva per tutte le Strutture Operative Cliniche e Sperimentali, per l'Amministrazione, per la Direzione Scientifica, per la Direzione Sanitaria della struttura al fine di ottimizzare i percorsi di Umanizzazione e, per chiunque lo richieda, in relazione a questioni etiche connesse con le attività scientifiche, assistenziali, didattiche e amministrative, allo scopo di proteggere e promuovere i valori della persona umana.

Queste funzioni del CE si concretizzano attraverso la emissione di pareri etici motivati sui protocolli di sperimentazione esaminati, la formulazione di raccomandazioni su problemi di più ampia rilevanza soprattutto nel caso della funzione consultiva.

I pareri del CE sono di carattere consultivo e anche laddove siano vincolanti (come nel caso dell'approvazione dei protocolli di sperimentazione) non sostituiscono le responsabilità legali e morali di chi ha il compito di prendere le decisioni.

Art. 5
Funzionamento

Il CE si riunisce una volta al mese e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

Il CE approva il calendario delle riunioni all'inizio di ogni anno. Sono ammesse alla discussione nell'Ordine del Giorno (OdG) le richieste, complete di tutta la documentazione prevista dalla normativa, pervenute alla Segreteria entro la data di scadenza indicata nel Calendario.

L'elaborazione dei pareri avviene secondo le modalità previste dalle procedure operative allegate a questo Regolamento (all. 2). Tali procedure potranno essere modificate periodicamente.

Il Comitato Etico e la Segreteria svolgono la loro attività in accordo alla normativa sulla privacy (196/03).

Art. 6
Aspetti economici

Ai componenti del CE spetta un gettone di presenza, oltre al rimborso di eventuali spese di viaggio sostenute. Ai co-relatori spetta un ulteriore gettone, di pari valore, per la pre-valutazione dei trials. Inoltre, l'Amministrazione dell'IST provvederà ad estendere ai membri del CE un'adeguata assicurazione.

Questi oneri, come pure gli oneri di funzionamento del CE (rimborso delle spese di viaggio sostenute dai componenti, dalla Segreteria e dalla struttura) debbono essere registrati e resi pubblicamente disponibili.

Art. 7
Trasparenza

Il presente Regolamento, come pure le procedure operative di cui si doterà il CE, saranno pubblicamente disponibili, insieme con l'elenco dei nomi e le relative qualifiche dei componenti effettivamente nominati di cui all'allegato 1.

Art. 8
Disposizioni finali

Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa vigente.

La Segreteria del CE deve conservare tutta la documentazione pertinente all’attività del Comitato Etico per il periodo di conservazione indicato dalla legge nazionale e deve renderla disponibile su richiesta di chi vi abbia diritto ai sensi di legge.

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